La ripartizione dei crediti d’imposta in caso di scissione societaria
Con Risposta n. 82/2025 del 27 marzo 2025 l’Agenzia Entrate affronta un tema cruciale nel diritto tributario italiano: la ripartizione dei crediti d’imposta in caso di scissione societaria. L’articolo esamina le disposizioni dell’art. 173 del TUIR e le loro implicazioni pratiche per le società che si scindono. Le società devono valutare attentamente se i crediti d’imposta siano riconducibili a posizioni soggettive e, in tal caso, applicare i criteri di ripartizione stabiliti dall’art. 173 del TUIR. La libertà di gestione dei crediti è possibile solo se non sono qualificati come posizioni soggettive. Questo approccio consente di evitare errori fiscali e di ottimizzare la pianificazione tributaria delle società coinvolte.
La scissione societaria è un’operazione straordinaria che consente a una società di dividere il proprio patrimonio tra più società beneficiarie. Questo processo può coinvolgere anche la ripartizione di crediti d’imposta, come quelli derivanti dalle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. Eco-bonus) e per la riduzione del rischio sismico (c.d. Superbonus). La gestione di questi crediti è fondamentale per evitare errori che potrebbero comportare sanzioni fiscali.
Il caso dell’Interpello – ALFA s.r.l. – Il documento si riferisce a un’istanza di interpello presentata da ALFA s.r.l., che ha deciso di scindersi parzialmente a favore di due nuove società, BETA s.r.l. e DELTA s.r.l. ALFA s.r.l. è titolare di crediti d’imposta relativi a interventi di risparmio energetico e di eliminazione delle barriere architettoniche. La società chiede chiarimenti sull’applicazione dell’art. 173, comma 4, del TUIR per determinare se questi crediti possano rimanere in capo alla società scissa o debbano essere ripartiti tra le beneficiarie.
L’art. 173, comma 4, del TUIR stabilisce che le posizioni soggettive della società scissa, comprese quelle relative ai crediti e debiti d’imposta, sono attribuite alle beneficiarie in proporzione delle quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste. Tuttavia, se una posizione soggettiva è connessa specificamente a un elemento del patrimonio scisso, segue la sorte di tale elemento.
La qualificazione dei crediti d’imposta – La questione centrale è se i crediti d’imposta in questione siano qualificabili come “posizioni soggettive” ai sensi dell’art. 173, comma 4, del TUIR. Se lo sono, devono essere ripartiti secondo i criteri stabiliti dalla norma. Altrimenti, possono essere gestiti liberamente dalle parti coinvolte nella scissione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate – L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti d’imposta possono essere trasferiti nell’ambito di operazioni che prevedono una confusione di diritti e obblighi, come la scissione. Tuttavia, la qualificazione dei crediti Ecobonus e Superbonus come posizioni soggettive dipende dalla loro connessione con gli elementi del patrimonio scisso. Se non sono riconducibili a tali posizioni, possono essere gestiti liberamente dalle parti.