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La rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili

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L’Agenzia delle Entrate, con risposta 4 marzo 2025, n. 63 fornisce nuovi chiarimenti in merito alla procedura e alla rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili, disciplinata dapprima dal D.L. n. 73/2022 e modificata successivamente dalla Legge n. 197/2022.

La Società interpellante intende ottenere chiarimenti in merito agli effetti ai fine fini della determinazione della base imponibile IRES e IRAP della correzione nel 2023 di un errore commesso nel 2022.

Nel dettaglio si rappresenta di voler procedere alla correzione di un errore, qualificato sempre come “rilevante” in base ai principi contabili applicati (OIC 29), concernente l’errata rilevazione del costo di acquisto di due automezzi.

Valorizzando la ratio della disciplina in argomento, che mira a semplificare gli adempimenti degli operatori quando pongono in essere una procedura di correzione di errori contabili in conformità ai principi contabili l’Agenzia chiarisce che:

  • in caso di correzione di un errore di classificazione che ha comportato una a sua volta errata imputazione temporale di componenti negativi;
  • sussistono le condizioni richieste dalla legge per attribuire rilevanza sul piano fiscale (sia ai fini IRES che ai fini IRAP) alla correzione degli errori contabili effettuata dalla società,
  • è irrilevante a tal fine che l’errore contabile sia stato commesso nell’ambito di un esercizio non soggetto a revisione legale dei conti.

Coerentemente a quanto affermato nella risposta n. 73/2024, a fronte del recupero a tassazione dei costi erroneamente dedotti (nel 2022) tramite un’apposita variazione in aumento del reddito imponibile IRES nel 2023, in merito alla quota di ammortamento degli automezzi non dedotta nel 2022 si ritiene che la società potrà dedurre nel 2023 tale quota nei limiti dell’importo deducibile ai sensi dell’art. 102, commi 1 e 2, del TUIR per il periodo d’imposta a cui detta quota si riferisce (2022).

Con riferimento alla deducibilità degli interessi passivi si fa presente altresì che la società dovrà tener conto del quantum dei costi in questione che hanno ridotto il ROL riferito al 2022 operando una corrispondente variazione in aumento di quello riferito al 2023 (anno di rilevazione dell’errore), sempreché naturalmente il costo in questione abbia assunto rilevanza ai fini della quantificazione del ROL

Da ultimo, va aggiunto che, ai fini IRAP, la correzione dell’errore contabile riferito al 2022 comporterà, per il periodo d’imposta 2023:

  • una variazione in aumento del valore della produzione corrispondente ai costi (erroneamente) dedotti nel 2022 ai fini della determinazione del tributo regionale;
  • una variazione in diminuzione in misura pari alla quota dell’ammortamento degli automezzi relativa al 2022 rilevante ai fini della determinazione del costo della produzione ai fini IRAP ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997.

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