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La relazione di stima di un immobile redatta dall’UTE è una semplice perizia di parte

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In materia di imposta di registro, poiché dinanzi al giudice tributario l’amministrazione finanziaria è sullo stesso piano del contribuente, la relazione di stima di un immobile – redatta dall’Ufficio tecnico erariale e prodotta dall’Ufficio – costituisce una semplice perizia di parte, alla quale quindi può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto (Cass. 25 giugno 2014, n. 14418).

Per i giudici di legittimità, inoltre:

  1. nel processo tributario, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente;
  2. qualora la rettifica del valore di un immobile si fondi sulla stima dell’UTE o di altro ufficio tecnico, “che ha il valore di una semplice perizia di parte, il giudice investito della relativa impugnazione, pur non potendo ritenere tale valutazione inattendibile solo perché proveniente da un’articolazione dell’Amministrazione finanziaria, non può considerarla di per sé sufficiente a supportare l’atto impositivo, dovendo verificare la sua idoneità a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi ed essendo, altresì, tenuto ad esplicitare le ragioni del proprio convincimento” (Cass. 8 maggio 2015, n. 9357).

Tali principi sono stati ora ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 9 ottobre 2019, n. 31087, depositata lo scorso 28 novembre.

Nell’occasione, gli Ermellini hanno quindi confermato che la perizia allegata dall’amministrazione finanziaria non è assistita da efficacia probatoria qualificata e preminente (in quanto atto pubblico solo circa la sua provenienza, non anche le valutazioni e le stime in essa svolte) rispetto a quella procurata dalle parti private e agli altri elementi di prova da queste ultime addotti. Di conseguenza, la Commissione tributaria può basare il proprio libero convincimento anche soltanto su di essa, motivando adeguatamente la propria decisione.

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