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La regolarità dei versamenti per la rottamazione delle cartelle

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Uno degli aspetti di estremo interesse in tema rottamazione delle cartelle è rappresentato dalla possibilità di poter accedere alla definizione agevolata anche da parte dei soggetti che hanno in essere una rateazione dei carichi ex articolo 19 D.P.R. 602/1973.

A tale proposito, l’articolo 6 del D.L. 193/2016 pone come condizione quella della regolarità nei versamenti rateali per le rate dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016. In particolare, il comma 8 della norma stabilisce che “La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016”.

Paradossalmente, di conseguenza, un contribuente che alla data di presentazione della domanda di definizione non ha in essere un piano di rateazione ex articolo 19 D.P.R. 602/1973 può accedere, con riferimento a tali carichi, alla rottamazione, dimenticando qualsiasi tipologia di regolarità nei versamenti, in quanto tale condizione è richiesta solo dai soggetti titolari di un piano di rateazione al momento della presentazione della domanda di definizione agevolata.

Soggetto con in essere un piano di rateazione ex articolo 19 D.P.R. 602/1973 riguardante i carichi che si intendono definire Regolarità nel versamento delle rate di ottobre – novembre e dicembre 2016 Possibilità di definizione agevolata
Si Si Si
Si No No
No No Si

Tale previsione normativa, tuttavia, deve essere coordinata con il contenuto di cui al comma 2 dell’articolo 31 D.P.R. 602/1973, secondo cui “se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull’ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a  favore dell’esattore”.

Tecnicamente ciò sta a significare che:

  1. se un contribuente è regolare con il pagamento delle rate fino al mese di settembre 2016, per poter accedere alla definizione agevolata, è necessario verificare la regolarità delle sole rate di ottobre, novembre e dicembre 2016;
  2. se un contribuente non ha adempiuto al pagamento delle rate antecedenti al mese di ottobre, novembre e dicembre, il pagamento di tale rate comporta la non regolarità, di conseguenza non gli è consentito l’accesso alla definizione agevolata. Il pagamento delle rate di ottobre, novembre e dicembre viene imputato alle rate antecedenti scadute e non pagate, determinando di fatto la non regolarità proprio sulle rate di ottobre, novembre e dicembre 2016.

Tale meccanismo di imputazione non viene meno – con la conseguente manifesta irregolarità nei versamenti – anche nel caso in cui vengano utilizzati i bollettini precompilati messi a disposizione dall’Agente per la riscossione, in cui sono riportate i mesi a cui si riferisce la rata.

A mero titolo esemplificativo, si pensi ad un contribuente che ha in essere un piano di rateazione, tuttavia non ha versato la rata del mese di giungo 2016. Tale dimenticanza determina un’irregolarità dei versamenti, in quanto, in applicazione dell’articolo 31 D.P.R. 602/1973 quanto pagato dopo il mese di giungo viene imputato a scalare a tale rata non pagata.

Scadenza rata Effettivo pagamento Imputazione del pagamento alla rata scadente
Gennaio Gennaio Gennaio
Febbraio Febbraio Febbraio
Marzo Marzo Marzo
Aprile Aprile Aprile
Maggio Maggio Maggio
Giugno Luglio
Luglio Luglio Agosto
Agosto Agosto Settembre
Settembre Settembre Ottobre
Ottobre Ottobre Novembre
Novembre Novembre Dicembre
Dicembre Dicembre Emerge l’irregolarità per la rata di dicembre

In conclusione è opportuno procedere con una verifica della regolarità dei versamenti dei carichi oggetto di definizione agevolata (rottamazione), non limitando, quindi, l’analisi ai soli mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016.

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