La qualificazione giuridica del contratto esplica effetti anche nei periodi d’imposta successivi
La qualificazione giuridica di un contratto e il conseguente accertamento della non imponibilità, ai fini Iva, delle relative prestazioni, compiuti con sentenza passata in giudicato per un determinato periodo d’imposta, esplica i suoi effetti anche nel giudizio avente a oggetto l’illecito tributario perpetrato in un altro periodo d’imposta, in quanto la qualificazione giuridica del contratto, da cui dipende la configurabilità di tale illecito, integra un elemento invariabile del rapporto.
Il principio era stato espresso dalla Cassazione con la pronuncia 5 dicembre 2014, n. 25762, secondo la quale “In materia tributaria, l’efficacia espansiva del giudicato esterno non incontra ostacolo – non solo per l’obbligazione, ma anche per l’illecito tributario – nell’autonomia dei periodi di imposta allorché, assumendo un elemento della fattispecie un carattere tendenzialmente permanente, sussista quel presupposto della ‘invarianza nel tempo’, che ne costituisce il momento condizionante”.
Alle stesse conclusioni è giunta la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con la sentenza 14 novembre 2019, n. 29631. Per i giudici di legittimità, inoltre, in materia di contenzioso tributario deve escludersi che sussista litispendenza tra due procedimenti se in essi il petitum immediato sia costituito da due distinti provvedimenti impositivi, sia pur rivolti nei confronti dei medesimi soggetti, per il medesimo presupposto di imposta e per il medesimo credito fiscale, poiché tale istituto presuppone identità di petitum, che, nel processo tributario, non può non essere identificato in considerazione della natura impugnatoria dello stesso (così anche Cass. 28 giugno 2012, n. 11046).