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La qualificazione della rendita da legato dipende dai criteri di determinazione del valore del bene

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Nel caso in cui un soggetto, nominato erede dal de cuius, risulti anche beneficiario di una rendita derivante dall’esecuzione di un onere posto a carico del legatario, è considerato a sua volta legatario. Ne deriva l’obbligo in capo a tale soggetto di indicare nella dichiarazione di successione anche la rendita che gli perviene per effetto del testamento: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 20 gennaio 2021, n. 51.

Nell’occasione è stato inoltre affermato quanto segue:

  1. ai fini della determinazione del valore della cosa legata alla data di apertura della successione, qualora l’erede e il legatario si siano affidati di comune accordo alla perizia di un professionista, il legatario (nonostante le disposizioni del de cuius), non sarà tenuto a corrispondere somme superiori al valore del legato (depone in tal senso anche l’art. 671 del codice civile);
  2. di conseguenza, la rendita derivante dall’onere imposto al legatario non realizza una “rendita vitalizia” ma una “rendita a tempo determinato”, essendo stato stabilito dalle parti sia il valore della cosa legata, sia i tempi e le modalità di pagamento;
  3. pertanto, ai fini del calcolo del valore di tale rendita non si applica l’art. 17, lettera c), del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – che si riferisce alle rendite vitalizie – ma l’art. 17, lettera b), del medesimo Testo Unico.

Ai sensi della disposizione da ultimo citata, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario, la base imponibile è determinata assumendo il valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore al ventuplo (attualmente 2.000 volte) della stessa, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato. Tale valore concorre, unitamente agli altri valori dei beni compresi nell’attivo ereditario devoluti all’erede, alla formazione della franchigia di 1 milione di euro prevista dall’art. 2, comma 48, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.

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