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La posizione della Cassazione sulla legittimazione ad agire per il pagamento degli oneri condominiali

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La legittimazione ad agire per il pagamento degli oneri condominiali, nonché a proporre l’eventuale impugnazione, spetta all’amministratore e non anche ai singoli condomini. Il principio per cui l’esistenza dell’organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, né di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall’amministratore, non trova applicazione nelle controversie aventi ad oggetto non già un diritto comune, ma la sua gestione, ovvero l’esazione delle somme a tal fine dovute da ciascun condomino, siccome promosse per soddisfare un interesse direttamente collettivo, senza correlazione immediata con quello esclusivo di uno o più partecipanti.

In tal senso si è espressa la seconda sezione della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 01208/2017, riportata nella Rassegna di giurisprudenza civile del 2017, predisposta dall’Ufficio del Massimario della medesima Corte. In tale contesto si segnalano inoltre le seguenti pronunce: – n. 00133/2017, con la quale gli Ermellini hanno chiarito che spetta all’amministratore la legittimazione passiva per qualunque azione abbia ad oggetto parti comuni dello stabile condominiale.

Ne deriva che qualora un condomino o un terzo propongano una domanda avente ad oggetto l’accertamento della proprietà esclusiva di un bene non espressamente contemplato nell’elenco di cui all’art. 1117 del codice civile, l’individuazione della sua natura (ai fini della sussistenza o meno di tale legittimazione) deve avvenire tenendo conto che la richiamata disposizione contiene un’elencazione non tassativa, ma solo esemplificativa, delle cose comuni: sono tali, infatti – salvo risulti diversamente dal titolo – anche quelle aventi un’oggettiva e concreta destinazione al servizio comune di tutte o di una parte soltanto delle unità immobiliari di proprietà individuale; – n. 19651/2017, secondo cui l’amministratore di condominio è passivamente legittimato, ai sensi dell’art. 1131, comma 2, del codice civile, rispetto ad ogni azione volta alla determinazione giudiziale di tabelle millesimali che ripartiscano le spese in applicazione aritmetica dei criteri legali poichè, rientrando l’approvazione di tali tabelle nella competenza gestoria dell’assemblea, si versa in presenza di controversia riconducibile alle attribuzioni riconosciute allo stesso amministratore dall’art. 1130 del codice civile e ai correlati poteri rappresentativi processuali, senza alcuna necessità di litisconsorzio di tutti i condomini.

 

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