La Legge delega e le novità per il lavoro autonomo: versamenti mensili di acconti e saldi
Novità in arrivo per coloro che producono reddito di lavoro autonomo. Con le modifiche apportate al DdL di Riforma fiscale (Atto camera 1038-75-A) in Commissione Finanze alla Camera è stato premesso un numero 01, ai sensi del quale tra i princìpi e i criteri direttivi per la revisione della tassazione dei redditi di lavoro autonomo è annoverata anche l’attuazione del principio di riduzione degli oneri documentali (art. 2, comma 1, lett. d, n.1 del disegno di legge), con particolare riguardo alle modalità di versamento dell’IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi,dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli ISA, fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un’eventuale riduzione della ritenuta d’acconto.
Per quanto riguarda il lavoro autonomo si prevede, in generale:
- la realizzazione di una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, il concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti;
- l’allineamento del trattamento fiscale degli immobili strumentali, nonché di quelli a uso promiscuo;
- la riduzione delle ritenute operate sui compensi,nel caso in cui ci si avvalga di dipendenti e collaboratori;
- la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.
Novità per i redditi da lavoro autonomo
OBIETTIVO: Semplificazione e razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni |
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Art. 5, comma 1 lett. f), DdL di Riforma fiscale | Novità |
1. Concorso alla formazione di tale reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale con esclusione solo per le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell’esercente arte o professione; |
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2. Eliminazione della disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in leasing degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente; | IMMOBILI STRUMENTALI
IMMOBILI A USO PROMISCUO:
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3. Riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti e professioni che si avvalgono, in via continuativa e rilevante, dell’opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l’insorgere di sistematiche situazioni creditorie; |
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4. Neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali. |
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Non da ultimo va ricordato che la Legge di Bilancio 2023 (commi 55–57) ha previsto per il solo anno 2023 che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito vigenti, un’imposta sostitutiva che viene calcolata con un’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare (cd. flat tax incrementale). A oggi tale regime non è stato prorogato.