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La dichiarazione integrativa “completa” il consolidato

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Con la Risposta all’istanza di interpello 15 novembre 2019, n. 488 , l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso in cui il soggetto consolidante presentava il modello Redditi SC omettendo di indicare nel quadro OP, tra le partecipanti al consolidato fiscale per il triennio, una società che – alla data di presentazione della dichiarazione – non aveva ancora deliberato la partecipazione alla tassazione di gruppo (per la quale peraltro sussistevano i requisiti di legge).

Successivamente alla delibera di quest’ultima società, il consolidante presentava una dichiarazione integrativa – inserendo la medesima nel quadro OP – e versava contestualmente la sanzione amministrativa tributaria.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’opzione per il consolidato fiscale, già correttamente comunicata con la dichiarazione originaria, è senza dubbio confermata anche con riferimento all’ultima società per effetto della dichiarazione integrativa, che si sostituisce a quella originaria.

A tal fine si richiama altresì la Circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E, la quale – nel richiamare precedenti documenti di prassi (Circolare 14 giugno 2001, n. 55/E e Risoluzione 14 ottobre 2002, n. 325/E) ha precisato che “anche la dichiarazione integrativa presentata, entro il medesimo termine di novanta giorni, per correggere errori od omissioni di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata, si sostituisce a quella originaria, così rimuovendo, in tale breve ‘finestra temporale’, l’infedeltà”.

Si ricorda che:

  1. con la Risposta all’istanza di interpello 25 marzo 2019, n. 82 , l’Agenzia chiarì che l’omessa presentazione dell’opzione per il regime del consolidato fiscale, non può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  2. con la Risoluzione 14 ottobre 2002, n. 325/E, fu chiarito che:
    a. dalle ipotesi di errori od omissioni di cui al richiamato art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998 deve tenersi distinto il “mero ripensamento sull’indicazione di precise scelte già operate da parte del contribuente in sede di dichiarazione”;
    b. tali scelte, ancorchè inserite in una dichiarazione di scienza (qual è la dichiarazione dei redditi), sono manifestazioni di una volontà negoziale, con la conseguenza che “non possono essere ‘rettificate’ che in presenza di dolo, violenza o errore”.

In particolare l’errore – quale vizio della volontà – deve possedere i requisiti della rilevanza e dell’essenzialità e non deve cadere sui “motivi” della scelta, vale a dire sulle mere finalità che hanno indotto il contribuente a porre in essere un determinato comportamento.

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