La dichiarazione incompleta non integra il reato di omessa dichiarazione
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Non integra il reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. 74/2000 la presentazione, nei termini previsti, di una dichiarazione incompleta (ad esempio per la mancata compilazione di un quadro), dal momento che la rigorosa ed esaustiva individuazione normativa della condotta incriminata – consistente nella mancata presentazione tout court agli uffici competenti della dichiarazione – non è suscettibile di lettura analogica, ponendosi altrimenti in contrasto con il principio di legalità: lo ha affermato la terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 22 dicembre 2021, n. 5141, depositata lo scorso 14 febbraio.
Al riguardo è stato precisato, in particolare, quanto segue:
- il reato di “omessa dichiarazione” contempla, al primo comma del richiamato art. 5 del D.Lgs. 74/2000, la condotta di “chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte (…)”. La medesima condotta omissiva è poi contemplata, con riguardo alla dichiarazione del sostituto d’imposta, dal comma 1-bis. Pertanto – hanno sottolineato i giudici di legittimità – il reato è integrato allorquando, nei termini previsti dalle leggi tributarie, e nel rispetto delle soglie individuate dallo stesso art. 5, il contribuente non trasmetta agli uffici competenti le citate dichiarazioni;
- una dichiarazione semplicemente incompleta non è equiparabile ad una dichiarazione non presentata. Con l’ordinanza 22 aprile 2021, n. 10668, la Suprema Corte aveva affermato che la dichiarazione infedele presentata dal contribuente ai fini Irap, anche quando indichi un valore non verosimile, non è equiparabile all’omessa dichiarazione e, pertanto, non è di ostacolo all’accesso del contribuente al condono di cui all’art. 7 della Legge 289/2002, con la conseguenza che l’Amministrazione fiscale deve provvedere, a pena di decadenza, alla notifica dell’avviso di accertamento del conseguimento di un maggior reddito ai fini IRAP nei termini ordinari di cui all’art. 43 del D.P.R. 600/1973, non potendo avvalersi della proroga biennale dei termini di notifica di cui all’art. 10 della Legge 289/2002, prevista per la diversa ipotesi in cui la dichiarazione sia stata omessa.
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