La dichiarazione congiunta richiede la compilazione separata da parte dei coniugi
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Per presentare la dichiarazione congiunta, “è necessaria la compilazione separata da parte di ciascuno dei due coniugi”: lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate sul proprio profilo Facebook. Al riguardo si ricorda che:
- con la pronuncia n. 3181/2018, la Corte di Cassazione ha affermato che la presentazione della dichiarazione dei redditi congiunta produce effetti anche sul piano della responsabilità dei coniugi: ciascuno di essi, infatti, è solidalmente responsabile per l’omesso versamento dei tributi dovuti dall’altro;
- con la sentenza n. 2071/2017, la Suprema Corte ha sottolineato che è da considerarsi legittima la notifica della cartella di pagamento effettuata nelle mani del coniuge coobbligato in caso di presentazione di dichiarazione congiunta: dall’analisi della citata pronuncia, peraltro, non è chiaro l’orientamento espresso dai giudici di legittimità con riferimento ai termini della notifica di atti impositivi in presenza di una dichiarazione congiunta;
- con l’ordinanza 30 agosto 2016, n. 17424, inoltre, i medesimi giudici hanno precisato che il disconoscimento della firma apposta alla dichiarazione congiunta dei redditi dei coniugi, richiede un apprezzamento di fatto che dev’essere rimesso al giudice del merito; di conseguenza, una volta appurata la falsità della firma, spetta alla parte che intende avvalersi della dichiarazione – cioè al Fisco – provare le circostanze di fatto che rendono la dichiarazione comunque imputabile al suo autore apparente;
- con la Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E , l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche da presentare quest’anno: si tratta di un utile vademecum sulle spese per le quali il contribuente può usufruire di detrazioni, deduzioni o crediti d’imposta. Si tratta di un aggiornamento della Circolare 4 aprile 2017, n. 7/E (relativa alle dichiarazioni riferite al 2016), predisposto alla luce delle novità normative ed interpretative intervenute con riferimento all’anno d’imposta 2017.
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