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La deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore presuppone il loro assoggettamento a tassazione

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Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera d-bis), del Tuir, dal reddito complessivo si deducono – qualora non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo – “le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti (…)”. Al riguardo, con la risposta all’istanza di interpello 25 giugno 2019, n. 206, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la citata norma del Testo Unico presuppone che la somma restituita sia stata assoggettata a tassazione, e che vada restituita l’intero importo assoggettato a tassazione.

In merito a tale misura si ricorda inoltre quanto segue:

  1. per effetto dell’art. 51, comma 2, lettera h), del Tuir, l’onere deducibile in commento può anche essere riconosciuto direttamente dal sostituto d’imposta, fino alla capienza del reddito di lavoro dipendente o di pensione, e non concorre a formare il reddito imponibile;
  2. per effetto dell’art. 1, comma 174, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), nei periodi d’imposta successivi a quello di restituzione il contribuente può recuperare gli importi non dedotti per incapienza del reddito complessivo; in alternativa, egli potrà comunque chiederne la restituzione;
  3. le istruzioni ai modelli dichiaritivi Redditi 2019 e 730/2019 precisano che l’ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo nell’anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione, nei periodi d’imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto (secondo le modalità indicate dal D.M. 5 aprile 2016).

In materia l’Agenzia delle Entrate è intervenuta anche con la Circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E, nonché con le Risoluzioni 29 luglio 2005, n. 110/E e 29 febbraio 2008, n. 71/E.

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