La correzione degli errori in bilancio
Il redattore di bilancio si trova di frequente nella necessità di dover correggere errori di bilancio emersi negli esercizi successivi: è pertanto indispensabile essere a conoscenza della corretta procedura di rilevazione.
A tal proposito, il nuovo OIC 29 dedicato a “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” ha modificato in misura rilevante la gestione della rilevazione degli errori, a seguito dell’eliminazione ad opera del D.Lgs. 139/2015 dell’area straordinaria del conto economico in cui in precedenza venivano imputati.
Innanzitutto è importante precisare che un errore viene commesso quando non si applica o si applica in modo improprio un principio contabile pur avendo a disposizione tutte le informazioni e i dati necessari per la corretta applicazione.
Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile, fattispecie pertanto diverse da quelle relative ai cambiamenti di stime o di principi contabili, da cui gli errori si distinguono.
Il corretto trattamento contabile degli errori parta dalla distinzione tra errori rilevanti e non rilevanti; nel nuovo OIC 29 viene così declinato il principio di rilevanza introdotto al comma 4 dell’articolo 2423 cod. civ. che permette di derogare agli “obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini di dare una rappresentazione veritiera e corretta“.
Premettendo che la rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze, un errore si definisce rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.
Ad esempio, un mero errore di calcolo relativamente modesto commesso nell’iscrivere in bilancio valori liquidi superiori al reale (di per sé non rilevante) potrebbe divenire tale se il mantenimento di un ammontare minimo di liquidità fosse una condizione essenziale di un contratto il cui mancato avverarsi comporterebbe rilevanti conseguenze economiche per l’impresa.
L’OIC 29 non fornisce nessun riferimento per comprendere le circostanze in presenza delle quali un errore possa essere considerato rilevante o non: sarà necessario pertanto una valutazione caso per caso.
Verificata l’esistenza di un errore, questo va rilevato nel momento in cui è individuato e sono disponibili le informazioni ed i dati per un suo corretto trattamento.
Se viene rilevato prima della chiusura dell’esercizio non ci sono particolari problematiche da gestire: basterà annullare o correggere la scrittura contabile originaria; se invece l’errore è stato commesso in esercizi precedenti la correzione dipende, come detto, dalla rilevanza o meno dello stesso.
Se l’errore non è rilevante, la relativa correzione deve essere contabilizzata tempestivamente nel conto economico dell’esercizio in cui è individuato in corrispondenza della voce a cui afferisce; se è rilevante, l’OIC 29 ne impone la correzione sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui se ne viene a conoscenza, generalmente negli utili portati a nuovo o in altra componente del netto se più appropriata.
Inoltre, ai fini comparativi, è necessario correggere gli errori rilevanti nel primo bilancio dopo l’individuazione nel modo seguente:
- se l’errore è stato commesso nell’esercizio precedente, occorre rideterminare gli importi comparativi per l’esercizio precedente;
- se l’errore è stato commesso prima dell’inizio dell’esercizio precedente, occorre rideterminare i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell’esercizio precedente.
Se non è fattibile determinare l’effetto di competenza dell’esercizio precedente di un errore rilevante, è necessario imputare la correzione sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui l’effetto viene individuato.
Se invece non è possibile determinare l’effetto cumulativo di un errore per tutti gli esercizi precedenti, il redattore del bilancio deve rideterminare i valori comparativi per correggere l’errore rilevante a partire dal momento in cui emergono le informazioni per procedere alla correzione.
Per quanto riguarda le informazioni che devono essere contenute nella nota integrativa nel caso di correzione di errori, in assenza di disposizione specifiche previste dall’articolo 2427 cod. civ., l’OIC 29 impone di specificare per gli errori rilevanti:
- la descrizione dell’errore commesso;
- l’ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico interessata;
- le motivazioni alla base dell’utilizzo delle facilitazioni qualora non sia possibile determinare l’effetto di competenza dell’esercizio precedente o l’effetto cumulativo dell’errore.