La corretta procedura di notifica degli avvisi di accertamento
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Con l’ordinanza 8 novembre 2019, n. 4657, depositata lo scorso 21 febbraio, la Corte di Cassazione ha riepilogato le regole che presiedono la procedura di notifica degli atti tributari impositivi, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 22 novembre 2012, n. 258. In particolare, per i giudici di legittimità il quadro che si delinea è il seguente:
- nel sistema previsto dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, detta notifica dev’essere effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 del codice di procedura civile, quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto effettuare la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto presso tale indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile;
- dev’essere invece effettuata secondo la disciplina di cui al richiamato art. 60, lettera e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto; il messo deve pervenire a questo accertamento dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune (Cass. nn. 25436, 22796 e 23332 del 2015; n. 24260 del 2014 e n. 1440 del 2013). In questi casi, qualora il messo notificatore riscontri l’irreperibilità del contribuente presso la sua residenza anagrafica, deve effettuare il deposito presso la casa comunale ed inviare raccomandata con avviso di ricevimento (cosiddetta “raccomandata informativa” di cui all’art. 140 c.p.c.);
- con riferimento alla “raccomandata informativa”, è stato affermato che, qualora la notifica sia stata effettuata nelle forme prescritte dall’art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata, atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 c.p.c., può dare atto di aver consegnato all’ufficio postale l’avviso informativo, ma non attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica (Cass. 2 ottobre 2009, n. 21132, e 10 dicembre 2014, n. 25985);
- di conseguenza, poiché il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi del richiamato art. 140 c.p.c., necessita del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla.
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