La conoscenza dell’atto sana l’inesistenza della notificazione
L’inesistenza della notificazione non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all’Ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario; in tal caso grava sull’Ufficio stesso l’onere di provare la piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente e la sua acquisizione entro il predetto termine di decadenza.
La notificazione dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria, infatti, costituisce una condizione integrativa dell’efficacia della decisione assunta dall’Ufficio finanziario, ma non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto.
Lo ha stabilito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 19 aprile 2017, n. 15448 (pubblicata lo scorso 13 giugno), confermativa sul punto di una pronuncia della Ctr di Bari (nel medesimo senso si segnala anche Cass. n. 4760/2009 e n. 13852/2010).
Nell’occasione, inoltre, i giudici di legittimità hanno ricordato che per la Corte Costituzionale (sentenza n. 346/1998), la funzione propria della notificazione è quella di portare l’atto a conoscenza del destinatario, al fine di consentire l’instaurazione del contraddittorio e l’effettivo esercizio della difesa.
Nella pronuncia in commento è stato affermato infine che in tema di imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto – ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.
A tal fine occorre una prova non generica ma analitica, con l’indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass. n. 18081/2010).
La presunzione legale relativa posta da tale norma “vincola l’Ufficio tributario ad assumere per certo che i movimenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al contribuente siano a lui imputabili, senza che risulti necessario procedere all’analisi delle singole operazioni, la quale è posta a carico del contribuente, in virtù dell’inversione dell’onere della prova” (Cass. n. 7766/2008).