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La compravendita e gestione di “res litigiosa” da qualificare come prestazione di servizi

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Con la risposta a interpello n. 334/E del 1° giugno 2023 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta qualificazione ai fini IVA dell’operazione di compravendita e gestione di “res litigiosa”.

Il quesito riguarda una società di consulenza, estranea all’altrui controversia legale per carenza di interesse, la quale conclude con la parte in causa, titolare di un diritto di credito controverso, un accordo in forza del quale acquista il credito e la posizione processuale del soggetto parte in causa diretta al recupero del credito stesso.

A fronte dell’acquisto della “res litigiosa” la società interpellante:

  • subentra nel diritto ad agire in giudizio;
  • versa al cedente un corrispettivo che in caso di vittoria o di transazione corrisponde a una percentuale prestabilita della somma riscossa all’esito del giudizio;
  • viceversa, in ipotesi di soccombenza, la società di consulenza non riceverebbe alcun ristoro per i costi sostenuti e, in caso di condanna alle spese di lite, sarebbe obbligata alla rifusione in favore di parte avversa delle sue spese processuali.

Si chiede quindi conferma della gestione ai fini IVA delle somme eventualmente da accreditare al cedente, in caso di vittoria.

Nell’affrontare la questione, l’Agenzia osserva che l’accordo contrattuale realizzato, per come presentato dall’istante, sembrerebbe configurare una sorta di sostituzione/cessione della posizione processuale del cedente che, ove ammessa dal nostro ordinamento, comporta che oggetto della cessione non sia un credito ma il diritto ad agire in giudizio al posto del soggetto interessato.

Secondo l’Amministrazione Finanziaria, l’operazione così prospettata è assimilabile a una prestazione di servizi e, pertanto, è soggetta a IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria ex art. 3, comma 1, del D.P.R. 633/1972 in base al quale costituiscono prestazioni di servizi ”le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da (…) obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.

Di conseguenza, il cedente, ove soggetto passivo IVA, sarà obbligato a emettere la relativa fattura all’atto del pagamento del prezzo da parte della società.

In merito al diritto alla detrazione, conclude il Fisco, si applicano i principi contenuti degli artt. 19 e seguenti del Decreto IVA (cfr. circolari 24 dicembre 1997,n. 328/E e 17 gennaio 2018, n. 1/E ).

risposta-334-2023-sconta-iva-la-cessione-del-diritto-contenzioso

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