La compilazione del quadro LM per i lavoratori sportivi forfettari
A decorrere dal 1° luglio 2023, l’art. 52, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2021 ha abrogato la parte dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, relativa alle associazioni sportive dilettantistiche; pertanto, da luglio 2023, le somme corrisposte ai lavoratori sportivi non sono più da considerare redditi diversi con esenzione da tassazione fino a 10.000 euro. Ai fini fiscali si prevede ora che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro (art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021).
Nel modello Redditi PF 2024, i quadri interessati sono:
- RC, che ospita i dati relativi ai rapporti di lavoro sportivo subordinato e di co.co.co.;
- RL, in cui indicare i redditi diversi derivanti da rapporti di lavoro sportivo prodotti fino al 30 giugno 2023 (in forza della previgente disposizione dell’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR) e i redditi da lavoro sportivo derivanti da prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa;
- RE, che consente di evidenziare la quota dei compensi esenti da imposizione al rigo RE 21, colonna 4, “Redditi da prestazioni agevolate D.Lgs. 36/2021”;
- RR, la cui compilazione permette di calcolare gli eventuali contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata INPS derivanti da rapporti di lavoro sportivo.
Al contrario, nessuna indicazione specifica è prevista per il quadro LM. Le previsioni della riforma non recano specifiche preclusioni per il regime c.d. “forfetario” ex Legge n. 190/2014. Pertanto, tale franchigia opera per tutte le tipologie di “lavoro sportivo”, anche nei confronti dei contribuenti che adottano il forfeit i quali:
- applicano il proprio coefficiente di redditività (correlato al codice ATECO);
- ai compensi percepiti dal contribuente;
- calcolati al netto della franchigia di 15.000 euro.
Pertanto, a parere di chi scrive si ritiene che:
- i compensi relativi alle prestazioni di lavoro sportivo da riportare negli appositi righi del quadro LM (righi LM22-LM27) vadano indicati già al netto della quota esente ai fini fiscali;
- a cui sommare eventuali ulteriori compensi non soggetti alla disciplina del D.Lgs. 36/2021 (inclusi nel medesimo codice ATECO),
applicando infine il coefficiente di redditività sull’ammontare complessivo.