La Commissione Ue boccia la Manovra
L’apertura nei confronti dell’Italia di una procedura d’infrazione per deficit eccessivo basata sul debito è “giustificata”: lo ha affermato la Commissione Ue nel suo rapporto sul debito italiano, diffuso ieri.
La Manovra varata dal Governo Conte – scrivono i commissari di Bruxelles – è caratterizzata da un “non rispetto particolarmente grave” delle regole di bilancio, con particolare riferimento alla raccomandazione dell’Ecofin del 13 luglio 2018. La legge di Bilancio prevede infatti per l’anno prossimo un deficit pubblico del 2,4% del Pil, rispetto al precedente impegno con la UE dello 0,8% del Pil.
Dopo una valutazione tecnica dei governi, potrà essere presentata al Consiglio una raccomandazione per l’apertura di una procedura per debito eccessivo contro l’Italia. Per mezzo di quest’ultima, potranno essere richieste all’Italia specifiche misure di risanamento dei conti pubblici secondo una tempistica definita.
Il Governo Conte, pur ribadendo “la bontà dell’impianto della Manovra”, si detto pronto ad un confronto costruttivo con Bruxelles. Anche il Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha promesso un costante impegno verso il dialogo, alla ricerca di una soluzione condivisa.
Tra le principali novità contenute nel disegno di Legge di Bilancio, si ricorda oltre alla flat tax per le partite Iva si segnala la riduzione dal 24 al 15 per cento dell’aliquota Ires sugli utili che nel periodo d’imposta precedente sono stati reinvestiti in beni strumentali materiali nuovi di cui all’art. 102 del Tuir, oppure utilizzati per la copertura del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- la misura decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (quindi, per i soggetti “solari”, dal 1° gennaio 2019);
- la riduzione si applica agli utili conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili.
Si considerano “riserve di utili non disponibili” le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione; - rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
- per “investimento” si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi (anche in leasing), destinati a strutture situate nel Paese;
- sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all’art. 164, comma 1, lettera b-bis), del TuirTuir;
- per ciascun periodo d’imposta l’ammontare degli investimenti dev’essere determinato sulla base degli ammortamenti dei beni strumentali materiali nuovi, nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di immobili e veicoli;
- il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate in Italia e si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018;
- la norma pone quale ulteriore condizione per poter usufruire dell’agevolazione, il rispetto dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza di lavoratori;
- regole particolari valgono per i soggetti nel consolidato e in presenza di opzione per il regime di trasparenza fiscale.