La certificazione dell’acquisto di carburante da parte di un ente associativo di imprese di autotrasporto
Con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 14 novembre 2019, n. 19 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di certificazione dell’acquisto di carburante in una fattispecie caratterizzata dalla presenza di un ente associativo ente associativo (consorzio o cooperativa) che, operando nell’interesse delle imprese di autotrasporto associate, si aggiudica i servizi di trasporto che saranno svolti da quest’ultime.
Tale ente, inoltre, provvede all’acquisto del carburante per cederlo alle stesse a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato. In tale situazione tra l’ente e le imprese associate sussiste un rapporto di conto corrente, in base al quale si realizza una compensazione tra i debiti delle imprese per gli acquisti di carburante, e i crediti che quest’ultime vantano nei confronti dell’ente per i servizi di trasporto resi per suo conto.
Pertanto le imprese associate non effettuano il pagamento del carburante contestualmente all’acquisto. Per l’Agenzia, tale procedura appare corretta in relazione all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione di cui all’art. 19-bis1, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972, semprechè:
- l’acquisto del carburante da parte dell’ente associativo avvenga con pagamento tracciabile, documentato con fattura elettronica;
- i singoli acquisti di carburante effettuati da ciascuna impresa di autotrasporto associata siano documentati con fattura elettronica;
- i rapporti di debito e credito tra l’ente associativo e le singole imprese derivanti dal contratto di conto corrente risultino da “chiare e dettagliate evidenze contabili”;
- i pagamenti degli importi eventualmente non compensati siano effettuati con mezzi tracciabili.