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La Cassazione precisa la portata dell’obbligo delle persone fisiche di comunicare la variazione del domicilio

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Ai sensi dell’art. 58, comma 2, primo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, “le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte”; inoltre, per effetto dell’art. 60, comma 3, primo periodo, del medesimo decreto, “le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’intervenuta variazione anagrafica”.

Secondo un consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, dal combinato disposto delle due norme citate discende che – nell’ambito delle imposte sui redditi – in caso di variazione dell’indirizzo del proprio domicilio fiscale il contribuente-persona fisica non è assoggettato ad alcuno specifico onere di comunicazione all’ufficio tributario territorialmente competente (Corte di Cassazione n. 17109/2014 e n. 4997/2001).

Tale principio è stato ribadito ora dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 6 dicembre 2018, n. 52, depositata lo scorso 3 gennaio; nella pronuncia in commento, in particolare, gli Ermellini hanno sottolineato quanto segue:

  1. la regola sopra esposta è motivata anche dal fatto che è la stessa legge ad attribuire efficacia, ai fini delle notifiche di cui al richiamato art. 60 comma 1, alla intervenuta variazione anagrafica dopo il decorso di un termine dilatorio, stabilito a favore degli uffici tributari che debbano eseguire una delle notificazioni stesse;
  2. pertanto l’onere del contribuente è quello della iscrizione anagrafica della variazione o modificazione dell’indirizzo, secondo lo specifico ordinamento che la disciplina;
  3. a differenza delle persone fisiche, le persone giuridiche, le società e gli enti privi di personalità giuridica sono invece tenuti ad effettuare detta comunicazione di variazione dell’indirizzo ai sensi dell’art. 60, comma 3, secondo e terzo periodo, del D.P.R. n. 600/1973.

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