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La Cassazione perimetra i confini del vizio di “ultrapetizione”

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La sentenza della Commissione tributaria con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti e a diverse annualità (Cass. 8 aprile 2015, n. 69537 dicembre 2021, n. 38950).

Tali principi sono stati ribaditi da ultimo dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 9 febbraio 2022, n. 7591, depositata lo scorso 8 marzo.

Per i giudici di legittimità, inoltre, il vizio di ultrapetizione si configura quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori mediante l’introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso. Ricorre invece il vizio di extrapetizione quando l’intervento del giudice sia di tipo sostitutivo, causando perciò la produzione di effetti diversi da quelli indicati nella domanda della parte. Si verte infine in una ipotesi di omessa pronuncia qualora il giudice non abbia statuito “su tutta la domanda” e, quindi, tutte le volte in cui una domanda di tutela sostanziale (omissione di pronuncia totale) o parte di essa (omissione di pronuncia parziale) rimanga senza risposta.

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