La Cassazione “non svolge la funzione di recupero delle spese di giustizia”
La Corte di Cassazione “non svolge la funzione di recupero delle spese di giustizia” (di cui all’art. 208 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115); pertanto, nel caso in cui in un provvedimento dei medesimi giudici di legittimità vi sia una pronuncia ex art. 13 , comma 1 ‐quater, del D.P.R. n. 115/2002, l’ulteriore somma a titolo di contributo unificato dev’essere riscossa a cura dell’Ufficio Recupero Crediti presso l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.
Il chiarimento è contenuto in un comunicato stampa diffuso dalla stessa Suprema Corte.
Si ricorda che per effetto del decreto 6 giugno 2019 , dal prossimo 24 giugno sarà estesa a tutto il territorio nazionale la possibilità di versare il contributo unificato tramite il Nodo dei pagamenti – Spc (PagoPa) per i ricorsi e gli appelli depositati presso gli uffici di segreteria di tutte le Commissioni tributarie.
Il nuovo servizio – già operativo in Toscana (dal 15 marzo 2017) e Lazio (dal 15 aprile 2017) – permette a cittadini e imprese di effettuare i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità elettronica, secondo le regole definite dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e accettati da tutti gli aderenti (Psp – prestatori di servizi di pagamento), cioè amministrazioni pubbliche, banche, Poste Spa ed altri istituti di credito.