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La Cassazione indica i casi in cui le royalties dovute dall’importatore costituiscono una “condizione di vendita”

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Con l’ordinanza 14 marzo 2019, n. 17529, depositata lo scorso 28 giugno, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alle ipotesi in presenza delle quali i corrispettivi e i diritti di licenza (royalties) dovuti dall’importatore in relazione alle merci importate costituiscono una “condizione della vendita”, ai fini della rilevanza degli stessi quale componente del valore in dogana di cui all’art. 32 del codice doganale comunitario e, conseguentemente, dell’applicazione del potere di rettifica dell’Ufficio.

In particolare, per i giudici di legittimità tale circostanza si riscontra non solo quando l’operazione è subordinata espressamente – nelle clausole dell’accordo di licenza – all’assolvimento di tali pagamenti, ma anche quando questo rapporto di subordinazione si evince dal tenore delle clausole contrattuali che interessano anche diversi soggetti che possono intervenire nell’operazione medesima, quando il venditore è soggetto diverso dall’avente diritto alla percezione delle royalties (ad analoghe conclusioni la Suprema Corte era approdata con la pronuncia 6 aprile 2018, n. 8473).

Al riguardo, si consideri inoltre che:

  1. la nozione “condizione di vendita” sta ad indicare la situazione in cui, nell’ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore – o la persona ad esso legata – e l’acquirente, l’assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza rivesta un’importanza tale per il venditore che, in difetto, quest’ultimo non sarebbe disposto a vendere (così, Corte di Giustizia 9 marzo 2017, GE Healthcare);
  2. la rettifica prevista dall’art. 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale comunitario si applica quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
    1. i corrispettivi o i diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
    2. gli stessi si riferiscono alle merci da valutare;
    3. l’acquirente è tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare. Di conseguenza, i corrispettivi o i diritti di licenza assumono rilevanza quale base imponibile e vanno considerati come “relativi alle merci da valutare” anche se non determinati al momento della conclusione del contratto di licenza o dell’insorgenza dell’obbligazione doganale;
  3. qualora il beneficiario delle royalties sia soggetto diverso dal venditore, occorre verificare se la persona legata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull’acquirente, tale da garantire che l’importazione delle merci (assoggettate al suo diritto di licenza) sia subordinata al versamento a suo favore del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente.

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