La Cassazione indica i casi in cui la cartella dev’essere preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo
Secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, di regola l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall’art. 36 bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 54-bis, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, non richiede la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente (in tal senso si segnalano le pronunce della Corte di Cassazione n. 20431/2014 , n. 26361/2010 e n. 15311/2014 ).
La preventiva comunicazione è peraltro richiesta a pena di nullità ex art. 6, comma 5, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 laddove la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda invece rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione in ordine ad aspetti rilevanti della dichiarazione stessa (Cass. n. 1711/2018 , n. 27716/2017 e n. 9463/2017 ).
Tale principio è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 17 maggio 2018, n. 15488 , depositata lo scorso 13 giugno.
Si ricorda che ai sensi del richiamato art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente):
- prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
- la disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto;
- la regola sopra esposta non si applica in caso di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto;
- sono nulli i provvedimenti emessi in violazione dei principi sopra esposti. In merito alle modalità di notifica dell’invio si veda l’art. 2-bis, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modifiche dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248.