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La Cassazione fissa i limiti al contraddittorio nel litisconcorzio

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Secondo un consolidato orientamento maturato presso la giurisprudenza di legittimità, nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone e alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma dev’essere disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da:

  1. identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi;
  2. simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese;
  3. simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;
  4. identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.

In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, comma 2, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per “conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio” (in tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con le pronunce n. 14815/2008, n. 3830/2010, n. 17633/2014, n. 25300/2014, n. 21340/2015 e, da ultimo, attraverso l’ordinanza della quinta sezione tributaria 18 luglio 2017, n. 17806, depositata lo scorso 6 luglio).

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