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La Cassazione conferma l’autonomia delle nozioni tributaria e urbanistica di “edificabilità”

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Con l’ordinanza 21 marzo 2019, n. 11080, depositata lo scorso 19 aprile, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha confermato il principio – già espresso dalla giurisprudenza di legittimità – secondo cui la nozione tributaria di “edificabilità” rimane autonoma rispetto alla nozione urbanistica.

Al riguardo si precisa in particolare quanto segue:

    1. con la pronuncia n. 25506/2006, le Sezioni Unite della Suprema Corte affermarono che la edificabilità dell’area ai fini Ici discende dalla sua inclusione come tale nel PRG, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi, salva la rilevanza dei vincoli di destinazione in sede di commisurazione del valore venale del terreno e, dunque, della base imponibile;
    2. da tale principio non discende comunque l’irrilevanza delle disposizioni contenute negli atti di pianificazione territoriale diversi dal piano regolatore comunale;
    3. per quanto attiene in particolare al rapporto tra PRG e piano paesaggistico regionale, dev’essere affermata l’assoluta prevalenza delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale, comunque denominato, sulla pianificazione urbanistica comunale, come precisato dall’art. 145 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2401/08);
    4. la regola secondo cui la presenza sull’area di vincoli di destinazione influisce unicamente sulla maggiore o minore potenzialità edificatoria, ma non sulla natura edificabile ex se dell’area ai fini tributari, non concerne pertanto la diversa ipotesi in cui l’area, ancorché edificabile secondo il PRG, tale non sia all’esito della valutazione complessiva ed integrata di quest’ultimo con lo strumento di pianificazione paesaggistica ed ambientale regionale;

una conferma di quanto precede la si rinviene nel richiamato art. 145, del D.Lgs. n. 42/2004, ai sensi del quale gli articoli 143 e 156:

    1. non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico;
    2. sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province;
    3. sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici;
    4. stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici;
    5. sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali.

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