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La Cassazione conferma la responsabilità anche del mittente per il furto dell’assegno inviato tramite posta ordinaria

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La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito della clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente: tale condotta, infatti, comporta – in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale – l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda e configura dunque un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore: lo ha affermato la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ordinanza 26 novembre 2020, n. 30064, depositata lo scorso 31 dicembre.

Si ricorda che, in termini analoghi, si erano espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 26 maggio 2020, n. 9769.

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