La Cassazione conferma la natura retributiva dell’aggio di riscossione
L’aggio di riscossione ha natura retributiva, trattandosi del compenso per l’attività esattoriale, e questa natura non muta in base al soggetto – contribuente, ente impositore od entrambi pro-quota – a carico del quale è posto il pagamento nelle varie circostanze: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 11 dicembre 2019, n. 3419, depositata lo scorso 12 febbraio (in tal senso si segnalano anche Cass. 3 aprile 2014, n. 7868, e 23 dicembre 2015, n. 25932).
Di conseguenza – hanno sottolineato gli Ermellini – l’aggio dev’essere determinato sulla base della disciplina vigente al tempo dell’attività di riscossione. Ad esempio, la cartella di pagamento formata nel 2008 era soggetta alla disciplina in vigore dal 2006, anche se i fatti imponibili risalivano al 2004 (Cass. 28 febbraio 2017, n. 5154, e 14 febbraio 2018, n. 3524).
A ciò si aggiunga che la natura non sanzionatoria dell’aggio, e quindi accessoria del tributo, è stata confermata non solo dalla giurisprudenza tributaria (v. anche Cass. 24 novembre 2016, n. 24020, che lo definisce come il “compenso spettante al concessionario esattore”), ma anche dalla giurisprudenza non tributaria, soprattutto da quella fallimentare (Cass. 10 maggio 2013, n. 11230, secondo la quale “l’aggio altro non è che il pagamento per un servizio reso all’ente impositore per cui non è in alcun modo inerente al tributo che viene ad essere riscosso”).
In termini analoghi i giudici di legittimità si erano espressi con le pronunce 3 aprile 2014, n. 7868, e 23 dicembre 2015, n. 25932.