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La Cassazione conferma i requisiti formali della scheda carburante

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Nel sistema vigente fino al 31 dicembre 2018, la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa era subordinata al fatto che le “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione era tenuto a rilasciare, rispettassero i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e quindi fossero redatte in conformità al modello allegato al D.P.R. 444/1997, compresa l’indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti: lo ha confermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 26 giugno 2019, n. 22941, depositata lo scorso 21 ottobre.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 922, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), a decorrere dal 1° luglio 2018, costituisce condizione di deducibilità della spesa per il carburante il pagamento con carte di credito, di debito e bancomat o altre forme di pagamento comunque tracciabili. A partire dall’1° gennaio 2019 non è più consentito l’utilizzo delle schede carburante per dedurre il costo in esame.

Da ultimo, la spesa per il carburante va documentata esclusivamente tramite fattura elettronica.

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