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La Cassazione conferma i limiti all’impugnabilità della cartella validamente notificata

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In materia di esecuzione esattoriale, qualora il destinatario di una cartella di pagamento contesti esclusivamente l’omessa notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, oppure mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 11 dicembre 2020, n. 6616, depositata lo scorso 10 marzo.

La pronuncia appare in linea con un orientamento consolidatosi presso la giurisprudenza di legittimità (a tal fine si richiamano le sentenze 13 maggio 2014, n. 10326, e 26 giugno 2020, n. 12883, nonché l’ordinanza 15 settembre 2017, n. 21533).

Si ricorda inoltre che, per gli Ermellini:

  1. in materia di notificazione a mezzo posta, la riserva in via esclusiva prevista dall’art. 4, comma 5 , del D.Lgs. 261/1999, a favore del fornitore del servizio universale, volta a garantire l’attestazione fidefacente della puntualità e regolarità degli adempimenti, è rispettata allorquando il plico, inizialmente affidato ad un’agenzia postale privata, sia da quest’ultima veicolato all’Ente Poste il quale provveda all’integrale esecuzione della procedura e in particolare alla consegna, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento, della relativa data, sicché la notifica non può considerarsi inesistente o omessa (Cass. nn. 15347/15, 21251/17 e 24730/20);
  2. in materia di impugnazione della cartella esattoriale, le questioni concernenti la validità o la tempestività della notificazione della cartella non costituiscono vizio proprio di questa tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio (Cass. n. 10019/18). La legittimazione passiva spetta pertanto all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale però, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe unicamente l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto se non vuole rispondere all’esito della lite.

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