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La “autonoma organizzazione” non può essere desunta solo dal quadro E della dichiarazione dei redditi

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Secondo un costante orientamento espresso presso la giurisprudenza di legittimità, per il professionista e per il lavoratore autonomo il presupposto impositivo sussiste quando il contribuente:

  1. sia sotto qualsiasi forma responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  2. impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che ecceda la soglia di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.

È stato inoltre affermato che non sussiste il presupposto della autonoma organizzazione per il medico convenzionato che si avvale nell’espletamento della propria attività professionale di una dipendente con funzioni di segretaria (Corte di Cassazione 19 aprile 2018, n. 9786).

A considerazioni analoghe si deve approdare qualora il professionista si avvalga di un assistente di sedia, ossia di un infermiere generico assunto part time, che si limita a svolgere mansioni di carattere esecutivo, nonché nel caso in cui il medico utilizzi beni strumentali anche se di valore superiore a 15mila euro (Cass. 25 luglio 2013, n. 18108).

Tali principi sono stati confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con la Sentenza 13 febbraio 2019, n. 5578, depositata lo scorso 26 febbraio; nell’occasione, in particolare, gli Ermellini hanno escluso che l’Ufficio possa desumere la sussistenza del requisito della autonoma organizzazione sulla base dei dati riportati dal contribuente nel quadro E della dichiarazione dei redditi e, quindi, dalle quote di ammortamento, dalle spese per immobili, dai compensi corrisposti ai terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale, oltre che dalle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

La Cassazione, in altre parole, ritiene che l’Amministrazione debba soffermarsi in modo analitico su tutte le voci di spesa indicate.

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