Iva sugli autoveicoli, la Cassazione conferma la natura retroattiva del D.L. n. 258/2006
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Con l’Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17177 (depositata lo scorso 28 giugno), la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’art. 19-bis.1, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’indetraibilità totale dell’Iva afferente l’acquisto e l’importazione dei mezzi di trasporto considerati “autoveicoli”, nonché sulle relative spese di impiego, manutenzione e riparazione, compresi i carburanti e lubrificanti.
Al riguardo la pronuncia in esame ricorda quanto segue:
- tale disciplina è stata dichiarata in contrasto con l’art. 17, n. 7), della VI Direttiva Ue dalla Corte di Giustizia 14 settembre 2006, Causa C-228/05 ;
- al fine di adeguare il dettato normativo alle indicazioni formulate dagli eurogiudici, è stato emanato il D.L. 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modifiche dalla Legge 10 novembre 2006, n. 278;
- l’art. 1 del provvedimento da ultimo richiamato, dispone che “i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell’esercizio dell’impresa, arte o professione acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell’articolo 19-bis.1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via telematica entro il 15 aprile 2007 apposita istanza di rimborso (…)”;
- sulla scorta di tale disposizione, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che il termine per le richieste di rimborso collegate alla citata sentenza della Corte di Giustizia, non decorre dal pagamento dell’imposta, posto che il D.L. n. 258/2006 ha introdotto una disciplina applicabile, nei limiti in cui è diretta ad ampliare i termini di decadenza a carico del contribuente, anche ai giudizi pendenti il 14 settembre 2006; ne deriva che “L’istanza va (…) presentata entro il 20 ottobre 2007 se forfettaria, o entro due anni, decorrenti dal 15 novembre 2006, se analiticamente determinata” (così Corte di Cassazione 24 aprile 2015, n. 8373; si veda anche Cass. 6 maggio 2015, n. 9034).
Ne consegue che per la Suprema Corte il D.L. n. 258/2006 è applicabile retroattivamente (almeno per quanto attiene ai termini di decadenza) ai giudizi pendenti.
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