Iva rimborsabile in caso di effettuazione prevalente di cessioni di beni con introduzione in un deposito Iva
Il rimborso dell’Iva è dovuto quando il contribuente si trova “strutturalmente” a credito perché esercita un’attività che comporta l’effettuazione abituale di operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle applicate sugli acquisti o sulle importazioni. Infatti:
- tra le ipotesi in cui, in sede di dichiarazione, è consentito il rimborso dell’Iva (sempreché l’eccedenza detraibile sia superiore a 2.582,28 euro), l’art. 30, comma 2, lettera a), del D.P.R. 633/72, prevede l’esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad Iva con aliquote inferiori a quelle relative ad acquisti ed importazioni, computando a tal fine anche le operazioni ex art. 17, commi 5, 6 e 7, ed ex art. 17-ter del medesimo decreto;
- ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modifiche dalla Legge 8 agosto 1995, n. 349, il rimborso “spetta se l’aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento”, tenendo conto delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento, con esclusione “degli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili”.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 13 ottobre 2020, n. 469, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il richiamato art. 30, comma 2, lettera a), del D.P.R. 633/72, non è applicabile in caso di effettuazione prevalente di cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva (ex art. 50-bis, comma 4, lettera c, del D.L. 331/93): si tratta di operazioni effettuate senza pagamento dell’Iva, che dev’essere assolta dal soggetto che esegue l’estrazione dei beni dal deposito Iva.
È comunque possibile chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile ai sensi dell’art. 30, comma 3, del decreto Iva, secondo cui, anche fuori dei casi previsti nel comma precedente, il contribuente “può chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze”.