IVA Le Entrate allargano i presupposti per l’emissione delle note di variazione Iva
In linea generale vige il principio secondo cui non è possibile emettere note di variazione in diminuzione dell’Iva per antieconomicità dell’avvio della procedura esecutiva, essendo necessario fornire la prova di aver esperito tutte le azioni volte al recupero del proprio credito, senza trovare soddisfacimento.
Il principio è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 64 del 9 novembre, la quale sottolinea peraltro che i presupposti per l’emissione delle note di variazione in diminuzione debbano valutarsi non in astratto, ma secondo le circostanze del caso concreto.
Pertanto è ammessa l’emissione di tali note qualora il contribuente dimostri di aver “diligentemente effettuato ripetuti tentativi di recupero del credito – sia a titolo personale, sia avvalendosi dell’autorità giudiziaria – tutti rimasti privi di riscontro”, in quanto il debitore è risultato sempre irreperibile.
Inoltre nell’ipotesi in cui un organo terzo – come la Guardia di Finanza – attesti l’inesistenza di beni mobili ed immobili aggredibili, risultando così l’infruttuosità delle azioni di recupero astrattamente esperibili dal creditore, per l’Agenzia delle Entrate emerge una similitudine tra tali situazioni e le ipotesi contemplate dall’art. 26, comma 12, lettere a) e b), del D.P.R. n. 633/1972, laddove è previsto che l’infruttuosità della procedura sia acclarata da un organo terzo e non rimessa alle valutazioni e determinazioni del creditore.
Pertanto nelle ipotesi descritte è legittimo emettere una nota di variazione in diminuzione per il recupero dell’Iva addebitata a titolo di rivalsa. Al riguardo, si ricorda che per effetto delle richiamate lettere a) e b) dell’art. 26, comma 12, del decreto Iva, una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
- in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento risulta la mancanza di beni da pignorare oppure l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore, o la sua irreperibilità.
Nel documento di prassi in commento si sottolinea infine che la perdita su crediti – deducibile ai sensi dell’art. 101, comma 5, del Tuir – dev’essere imputata al netto dell’Iva recuperata in detrazione mediante la nota di variazione.