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Iva, franchigia stabile

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Via libero definitivo al regime di franchigia Iva senza confini nazionali. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri, 29 ottobre 2024, il dlgs che recepisce le disposizioni della direttiva 2020/285/UE del 18 febbraio 2020, secondo cui gli stati membri che hanno istituito il regime di esonero dall’imposta per le piccole imprese residenti devono permettere di accedervi anche a quelle stabilite in altri paesi dell’Unione. Condizione essenziale è un fatturato annuo non superiore al limite previsto nel paese di riferimento, e comunque non superiore a 100.000 euro complessivi in tutta l’area Ue.

Il legislatore nazionale ha scelto di introdurre il regime di franchigia transfrontaliero, articolato in due sottosistemi: uno (interno) per le piccole imprese estere che operano in Italia, l’altro (esterno) per quelle nazionali che operano all’estero. Resta fermo l’esonero dall’Iva previsto nell’ambito del regime forfettario domestico, regolato dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, i cui requisiti di accesso vengono in parte estesi al regime transfrontaliero interno. Vediamo i punti principali delle nuove disposizioni, che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Regime interno per gli operatori di altri paesi Ue

Potranno accedere al regime di franchigia in Italia solo le persone fisiche stabilite in altri paesi dell’Ue, se nel nostro paese hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 85.000 euro e non hanno superato il volume d’affari complessivo nell’Ue di 100.000 euro. Sono tuttavia previsti casi di esclusione dal regime di franchigia, alcuni contemplati dalla stessa direttiva, altri autonomamente introdotti dalla normativa nazionale in sostanziale sintonia con il regime forfettario.

Regime esterno per gli operatori nazionali

Tutti i soggetti passivi stabiliti in Italia (non solo, quindi, le persone fisiche) potranno accedere al regime di franchigia per le operazioni che effettuano nel territorio di altri paesi membri che prevedono tale regime, a condizione che rispettino la soglia di fatturato prevista dal paese di riferimento e quella di 100.000 euro complessivi nell’Ue. Naturalmente è possibile che anche gli altri paesi prevedano ulteriori requisiti per l’accesso.

Identificativo speciale

Le imprese che si avvalgono del regime di franchigia saranno identificate, a tale scopo, esclusivamente nello stato membro in cui sono stabilite con un numero identificativo unico per l’intera area Ue, accompagnato dalle lettere “EX” in modo da permettere di individuare, appunto, i soggetti che si avvalgono del regime speciale “fuori casa”. Al riguardo, il d.lgs attuativo prevede che:

  1. la persona fisica stabilita in un altro paese Ue che intende avvalersi del regime di franchigia in Italia deve avere previamente comunicato tale intenzione allo stato membro di stabilimento ed ottenuto, esclusivamente da tale stato, il numero identificativo EX
  2. il soggetto passivo stabilito in Italia che intende avvalersi del regime di franchigia nel territorio degli altri stati membri deve comunicare previamente tale intenzione all’Agenzia delle entrate, a seguito della quale l’Agenzia assegnerà il suffisso EX aggiungendolo al numero di partita Iva di cui il soggetto è già in possesso.

In relazione all’ipotesi sub a), il d.lgs prevede che, una volta che il contribuente abbia ricevuto il numero identificativo EX dal proprio stato membro, l’Agenzia provvederà ad invalidare, per il periodo in cui egli si avvale del regime di franchigia, l’eventuale numero di partita Iva del quale egli dispone nel territorio nazionale.

La previsione lascia perplessi, in quanto il contribuente in franchigia potrebbe comunque trovarsi ad effettuare, nel territorio nazionale, operazioni passive da assoggettare all’imposta: es. acquisti intracomunitari, cessioni e prestazioni territorialmente rilevanti in Italia acquisite da fornitori esteri.

Territorialità di alcune prestazioni “a distanza”

Il d.lgs recepisce inoltre una delle disposizioni contenute nella direttiva 2022/542/UE del 5 aprile 2022 sulle aliquote Iva. Più precisamente, si tratta delle modifiche ai criteri per la localizzazione delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese le fiere e le esposizioni, nonché le prestazioni di accesso alle predette attività. In sintesi, dal 1° gennaio 2025, nel caso in cui le suddette prestazioni si riferiscano ad attività trasmesse in streaming, oppure con la presenza solo virtuale dei destinatari, il luogo dell’imposizione sarà quello in cui è domiciliato il committente, tanto nei rapporti con consumatori finali, quanto nei rapporti tra imprese.

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