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Iva di gruppo: le istruzioni per la compilazione del quadro VG

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Ai fini dell’esercizio dell’opzione per la liquidazione Iva di gruppo, l’art. 73, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – come modificato dall’art. 1, comma 27, lettera b), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), ha previsto che la controllante comunichi all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione stessa, attraverso la dichiarazione Iva presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 23 ottobre 2019, n. 421, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

  1. dal quadro VG, sezione I, della dichiarazione Iva annuale della controllante devono risultare le società partecipanti alla compensazione Iva, con l’indicazione:
    1. del numero di partita Iva;
    2. della percentuale di possesso delle azioni o quote e la data da cui lo stesso decorre;
    3. del numero di partita Iva del soggetto che detiene il possesso;
  2. qualora il soggetto non residente, che detiene la maggioranza delle azioni o quote, sia privo di una posizione Iva in Italia, dev’essere barrata la casella del campo 7 “Soggetto estero” (della sezione I), senza indicare la partita Iva nel campo 5;
  3. nella sezione II (“Società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA”) devono essere riportati i dati relativi ai soggetti che partecipano alla catena di controllo ma non anche alla liquidazione Iva di gruppo. Non devono invece essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti che, pur partecipando alla catena di controllo, siano privi di una posizione Iva in Italia.

In linea generale, si ricorda che:

  1. la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo è disciplinata dall’art. 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dal D.M. 13 dicembre 1979, come da ultimo modificato dal D.M. 13 febbraio 2017;
  2. ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. citato 13 dicembre 1979, si considerano controllate le Spa, Sapa, Srl, Snc e Sas le cui azioni o quote siano possedute per una percentuale superiore al 50 per cento, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata da questi.

Tale percentuale è calcolata senza tener conto delle azioni prive del diritto di voto.

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