Iva di gruppo: gli effetti sul credito annuale del versamento rateizzato da controllo automatizzato
Nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo, in caso di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell’Iva periodica, il credito Iva da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono effettuati i pagamenti, anche se a distanza di anni: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 30 ottobre 2019, n. 449.
Al riguardo si ricorda che, nella determinazione del credito Iva annuale da indicare nel rigo VW33 della dichiarazione Iva, non si considerano i versamenti periodici omessi ma si tiene conto esclusivamente dell’Iva periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In quest’ultimo caso, qualora i versamenti siano effettuati in forma rateale, occorre indicare la quota parte d’imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa. Il pagamento delle rate successive, nel corso degli anni corrispondenti al piano di rateazione, comporterà l’emersione di un credito Iva da indicare in un apposito campo della dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento. Al riguardo si ricorda che:
- la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo è disciplinata dall’art. 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dal D.M. 13 dicembre 1979, come da ultimo modificato dal D.M. 13 febbraio 2017;
- ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato D.M. 13 dicembre 1979, si considerano controllate le Spa, Sapa, Srl, Snc e Sas le cui azioni o quote siano possedute per una percentuale superiore al 50%, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata da questi. Tale percentuale è calcolata senza tener conto delle azioni prive del diritto di voto;
- ai fini dell’esercizio dell’opzione per la liquidazione Iva di gruppo, l’art. 73, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – come modificato dall’art. 1, comma 27, lettera b), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), ha previsto che la controllante comunichi all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione stessa, attraverso la dichiarazione Iva presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione.