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Iva con aliquota ordinaria per il miscanto

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Alla cessione del miscanto deve applicarsi l’Iva con l’aliquota ordinaria, non essendo tale prodotto riconducibile ad alcun punto della Tabella A, parti II, II-bis e III, allegata al D.P.R. n. 633/1972: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 29 gennaio 2019, n. 15.

Il miscanto è un prodotto erbaceo agricolo che per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dev’essere classificato, in base alle Regole Generali Interpretative (RGI) 1) e 6), nell’ambito del Capitolo 14 della Nomenclatura Combinata: Materie vegetali da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove ed in particolare nella voce 1404 9000 “Prodotti vegetali non nominati né compresi altrove – altri (diversi dai linters di cotone)”.

Nel citato documento si sottolinea inoltre che l’impostazione è condivisa anche in ambito Ue, “in quanto dalla consultazione delle banche dati risultano numerose decisioni di altri Stati membri in tal senso”.

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