Iva: come verifica se un’operazione è complessa o autonoma
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Ai fini Iva, non esiste una norma che permetta di determinare quando un’operazione è complessa o autonoma. A tal fine, la Corte di Giustizia Ue ha sottolineato la necessità di effettuare una valutazione case by case, che consideri “la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione in questione”, ivi compresa “la dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad IVA un’operazione”, comprovata da elementi oggettivi: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta a istanza di consulenza giuridica 23 febbraio 2022, n. 4.
Al riguardo si precisa inoltre quanto segue:
- per gli eurogiudici, “quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali essa si svolge per determinare se tale operazione comporti, ai fini IVA, due o più prestazioni distinte o un’unica prestazione” (Corte di Giustizia Ue, sentenza 4 settembre 2019, causa C-71/18);
- è stato inoltre affermato che “in determinate circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo separatamente a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti” (Corte di Giustizia Ue, sentenza 4 settembre 2019, C-71/18);
- un’operazione dev’essere considerata unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. Ciò avviene ad esempio quando una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale e la o le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie cui si applica lo stesso trattamento fiscale della prestazione principale. Una prestazione dev’essere considerata accessoria a una prestazione principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore (Corte di Giustizia Ue, sentenza 4 settembre 2019, C-71/18);
- l’intenzione delle parti di assoggettare ad Iva un’operazione dev’essere presa in considerazione, purché sia comprovata da elementi oggettivi (Corte di Giustizia, sentenza 12 luglio 2012, C-326/11).
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