IVA base da base anche per i singoli servizi turistici
Al ricorrere di determinate condizioni anche la vendita di singoli servizi turistici rientra nel c.d. metodo detrattivo base da base comma 5-bis dell’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, Decreto IVA (o Regime TOMS in ambito UE) che dispone l’applicazione dell’IVA se dovuta con aliquota ordinaria sulla differenza tra il prezzo di vendita pagato all’agenzia di viaggi dal viaggiatore e il rispettivo costo d’acquisto, al lordo della relativa imposta.
L’Agenzia delle Entrate si è così espressa con la risposta n. 80/2025 avente ad oggetto Regime IVA agenzie di viaggio e turismo – art. 74-ter, comma 5-bis, del D.P.R. n. 633/1972 – singole prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti “precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia”.
L’istante soggetto passivo Extra UE attivo nelle prenotazioni on line di servizi turistici tramite la propria piattaforma, ha fatto presente di avvalersi in Italia dei servizi di alloggio offerti da specifici partners operanti sul territorio (Accommodation Providers) tramite uno specifico schema contrattuale che consente alla Società istante di ottenere il diritto di disporre (“rights to availability”) delle stanze/alloggi offerti dagli Accommodation Providers in Italia prima che tali stanze/alloggi siano a loro volta richieste dai Viaggiatori.
L’Istante deve solo comunicare agli Accomodation Providers le notifiche di conferma prenotazione così da consentire la preparazione della stanza/alloggio.
Da qui, con riferimento a questa tipologia di contratto, il Contribuente ha chiesto conferma della possibilità di applicare ai servizi turistici ivi contemplati il regime IVA riservato alle agenzie di viaggio e turismo (anche “TOMS”), disciplinato dall’art. 74-ter, comma 5-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (“Decreto IVA”), che recepisce gli artt. 306 e seguenti della Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE (c.d. “Direttiva IVA”).
Ai sensi del citato comma 5-bis, il regime speciale trova altresì applicazione per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti “qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia”.
In attuazione dell’art. 74-ter, comma 5-bis, del Decreto IVA, l’art. 1, comma 3, del D.M. 30 luglio 1999, n. 340, aggiunge che le prestazioni di servizi rese da soggetti terzi devono essere “acquisite nella disponibilità delle agenzie anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore”.
Su tale requisito, della previa acquisizione del singolo servizio da parte dell’agenzia di viaggio, l’Agenzi delle entrate richiama il recente intervento della Corte di Cassazione che, nella sentenza 8 febbraio 2022, n. 3857 ha chiarito che a tal fine è sufficiente che:
- l’agenzia di viaggi abbia la previa disponibilità del singolo servizio, intesa come poteredidisporne effettivamente in qualsiasi momento, in via esclusiva e
- senza necessità di alcuna autorizzazione, almeno sino a una certa scadenza.
Al ricorre di queste condizioni e degli ulteriori paletti fissati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con l’ordinanza 24 giugno 2024, causa C-763/23, sarà possibile applicare il regime speciale alle singole prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti.