IVA al 4% su tutte le lenti a contatto correttive
A tutte le lenti a contatto correttive, in quanto destinate a sopperire a menomazioni visive permanenti, è applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento, ai sensi del n. 41-quater della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 13 maggio 2022, n. 264.
Il richiamato n. 41-quater, infatti, dispone che la citata aliquota si applica alle cessioni di “protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti”.
Al riguardo si ricorda che già con la Risposta 20 ottobre 2020, n. 488, l’Agenzia aveva precisato che:
- alle cessioni di lenti a contatto correttive (colorate o no) si applica l’aliquota IVA del 4 per cento;
- le cessioni di lenti a contatto colorate per uso meramente estetico, nonché le cessioni delle soluzioni per la pulizia delle lenti a contatto sono assoggettate all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento;
- le cessioni e le importazioni delle sole montature degli occhiali scontano l’aliquota ordinaria IVA, in quanto le medesime, solo quando sono assemblate con le lenti graduate rappresentano un ausilio.
In termini pressoché analoghi si era espresso il Ministero delle Finanze con la Circolare 18 luglio 1990, n. 50, laddove fu affermato che le lenti a contatto, le lenti oftalmiche graduate e gli occhiali da vista “(…) essendo destinati a sopperire a menomazioni visive permanenti, sono da considerare quali ausili e pertanto alle relative cessioni e importazioni torna applicabile l’IVA nella misura del 4 per cento (…)”.