Iva al 10% sul gas che alimenta un impianto di cogenerazione finalizzato alla produzione di energia
Ai sensi del 103) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/72, si applica l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento, tra l’altro, alle forniture di gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati:
- ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati; oppure
- ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.
Relativamente alle cessioni di gas effettuate nei confronti di imprese, quindi, il previsto regime Iva agevolato si applica soltanto se queste ultime utilizzano le forniture nella produzione di energia elettrica.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 15 febbraio 2021, n. 105, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che può scontare l’Iva nella misura agevolata del 10 percento anche la fornitura di gas metano necessaria ad alimentare un impianto di cogenerazione finalizzato alla produzione di energia elettrica; a tal fine, a nulla rileva la circostanza che una parte di questa fornitura sia assoggettata ad accisa agevolata piuttosto che a quella ridotta.
Si ricorda inoltre che, ai sensi del numero 122) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/72, l’aliquota Iva del 10 per cento è applicabile alle “prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico (…) nell’ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria”.
Con la Risposta 22 luglio 2019, n. 288, l’Agenzia precisò quanto segue:
- l’aliquota agevolata si applica anche alle “forniture di apparecchiature e materiali utilizzati per la fornitura dell’energia”, per effetto del richiamato punto 122) della Tabella (Risoluzione 1° aprile 2010, n. 28/E);
- per quanto riguarda la parte variabile riferita alla fornitura di energia, l’aliquota Iva del 10 per cento è applicabile alle “…forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento”, mentre “alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria”;
- ai sensi del punto 127-bis) della medesima Tabella A, può usufruire dell’aliquota Iva al 10 per cento “la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili, limitatamente a 480mc annui” (Circolare 17 gennaio 2008, n. 2/E).