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Iva al 10% per le verifiche obbligatorie di impianti in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata

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L’aliquota Iva del 10 per cento – riconosciuta per le attività di verifica periodica obbligatoria degli ascensori (disciplinata dal D.P.R. 162/1999) – può essere estesa a tutte le verifiche obbligatorie da effettuarsi su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Si deve comunque trattare di interventi obbligatori per legge: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 9 novembre 2020, n. 11.

L’aliquota Iva ridotta non spetta invece per le verifiche periodiche sulla sicurezza e l’efficienza delle attrezzature da lavoro messe a disposizione ai lavoratori dal datore di lavoro che, per il D.Lgs. 81/2008, devono essere assoggettate a controlli periodici. Si tratta infatti – ha spiegato l’Agenzia delle Entrate – di “attrezzature da lavoro” e non di impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è finalizzata la manutenzione ordinaria.

Si ricorda che, con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 24 luglio 2019, n. 18, fu precisato che, per l’installazione, il rifacimento o l’adeguamento di ascensori, nell’ambito di lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, si applica l’aliquota Iva del 4 per cento. Al di fuori di tale ipotesi, l’installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa si configura quale intervento di manutenzione straordinaria soggetto ad IVA con l’aliquota del 10 per cento. Nel dettaglio, l’Agenzia confermava:

  1. l’applicazione nel caso esaminato del numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, secondo cui sono soggette all’aliquota IVA del 4 per cento le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”, tra cui rientrano il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici, compresi gli ascensori, in funzione di comprovate esigenze di soggetti in condizione di disabilità motoria e sensoriale;
  2. l’applicazione dell’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488/1999, che prevede l’aliquota IVA del 10 per cento nel caso di generici interventi di manutenzione straordinaria, con i limiti previsti per i “beni significativi” tra i quali rientrano gli ascensori;
  3. l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di manutenzione ordinaria consistenti nelle verifiche periodiche sugli ascensori installati nei predetti edifici;
  4. l’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria ai servizi consistenti nella disponibilità dell’impresa di manutenzione a garantire interventi di assistenza sugli impianti anche nelle ore notturne e nei giorni festivi, in quanto non riconducibili a prestazioni di manutenzione ordinaria.

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