Skip to main content

Iva 10% sullo smaltimento dei rifiuti da demolizione

|

Con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 27 agosto 2021, n. 11 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento Iva dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti da costruzione e demolizione, prodotti durante un intervento di recupero del patrimonio edilizio su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.

In particolare, è stato precisato che tali interventi di bonifica possono qualificarsi come accessori all’operazione principale, costituita dalla realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, soltanto quando la bonifica è effettuata dal medesimo soggetto che esegue l’intervento di recupero edilizio. Di conseguenza, non ricorre il nesso di accessorietà tra gli interventi di bonifica e la realizzazione degli interventi di recupero edilizio qualora la bonifica sia effettuata da soggetti diversi rispetto a quello che esegue l’operazione principale di recupero edilizio.

Qualora venga accertata l’accessorietà nei termini anzidetti, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti da costruzione e demolizione, prodotti durante un intervento di recupero del patrimonio edilizio su edifici a prevalente destinazione abitativa privata, sono soggetti ad Iva con l’aliquota del 10 per cento, ai sensi dei numeri 127-quaterdecies) e 127-quinquiesdecies) della Tabella A , parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972. In caso contrario, non può applicarsi l’aliquota Iva del 10, bensì quella ordinaria del 22 per cento.

Si ricorda che, in linea generale, per effetto dell’art. 12 del decreto Iva, una cessione di beni o una prestazione di servizi sono accessorie a un’operazione principale quando:

  1. integrano, completano e rendono possibile quest’ultima;
  2. sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese);
  3. sono rese nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l’operazione principale.

Al riguardo, l’Agenzia ha sottolineato che, al fine di qualificare una prestazione come accessoria a una prestazione principale, “non è sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all’attività principale, unitariamente considerata: è necessario che la prestazione accessoria formi un tutt’uno con l’operazione principale” (in tal senso si richiamano le Risoluzioni 1° agosto 2008, n. 337/E e 15 luglio 2002, n. 230/E).

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta