Istituiti i codici tributo per versare con l’F24 le somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati
Istituiti i codici tributo 1550, 1551, 1552, 1553 e 1554, da utilizzare per il versamento – con l’F24 – delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Al riguardo si ricorda che – in attuazione dell’art. 2 del D.M. 8 novembre 2011 – il Provvedimento direttoriale 27 gennaio 2020 ha disposto l’estensione delle modalità di versamento di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, ai sensi del citato Testo Unico dell’imposta di registro.
Con la medesima risoluzione, inoltre, si dispone che – ai fini del versamento con l’F24 delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle Entrate, sono utilizzati i seguenti codici tributo, così ridenominati:
- “A196”, ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A197”, ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Sanzione Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A146”, ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A148”, ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI –SUCCESSIONI Sanzione Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A151”, ridenominato “ATTI PRIVATI – SUCCESSIONI – Tributi speciali e compensi – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A152”, ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Interessi – somme liquidate dall’ufficio”.