Istituiti i codici per versare il TEFA
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Con la Risoluzione 18 gennaio 2021, n. 5/E , l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento – con i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP) – del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dei relativi interessi e sanzioni.
Si tratta in particolare dei seguenti codici:
- “TEFA”, denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”;
- “TEFN”, denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – interessi”;
- “TEFZ”, denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – sanzioni”.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- ai sensi dell’art. 2, comma 3 , del D.M. 1° luglio 2020, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni devono essere versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate;
- per gli anni di imposta fino al 2020, i versamenti del TEFA e della TARI (ovvero della tariffa avente natura corrispettiva) sono effettuati cumulativamente utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al TEFA;
- per gli anni d’imposta 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TEFA sono versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo istituiti con la presente risoluzione.
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