Istanze di cancellazione dal Registro imprese iscrivibili anche senza pec
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’Ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo pec, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione dell’istanza medesima con l’indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per 45 giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
Con la Circolare 2 dicembre 2013, n. 3664/C, il Ministero dello Sviluppo economico aveva precisato che la sanzione per mancata comunicazione dell’indirizzo pec, consistente nella sospensione temporanea della richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese, non sia applicabile nel caso di presentazione di istanza di cancellazione dell’impresa individuale dal Registro delle imprese.
Ora, con la Circolare 17 gennaio 2019, n. 3712/C , il Mise ha precisato che le conclusioni cui si è giunti per le imprese individuali – e cioè che si procede in ogni caso all’iscrizione dell’istanza di cancellazione presentata da un’impresa individuale anche nel caso in cui l’impresa in questione non abbia comunicato l’indirizzo pec – si debbano estendere anche alle società.
Nel documento in esame, infatti, viene chiarito che:
- “il requisito della vigenza dello stato di attività dovrebbe restare, anche per le società, un presupposto imprescindibile per l’applicazione della sanzione”;
- “Negare l’iscrizione dell’istanza di cancellazione creerebbe una falsa rappresentazione dello stato reale di quelle imprese che, benché di fatto non più operative, continuerebbero a risultare, falsamente, attive, pur avendo manifestato la volontà di cancellarsi dal Registro delle imprese”.
In conclusione: si deve procedere in ogni caso all’iscrizione delle istanze di cancellazione dal Registro delle imprese sia per le imprese individuali che per quelle societarie anche in carenza dell’indirizzo di posta elettronica certificata.