ISA, pubblicati il “pacchetto” dei controlli telematici e il software di controllo
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il “pacchetto” dei controlli telematici ISA 2019, che consente l’invio della dichiarazione dei redditi – comprensiva del modello relativo agli Indici – che per il periodo di imposta 2018 può essere presentata fino al 2 dicembre 2019.
Attraverso un comunicato stampa diffuso ieri, l’Agenzia ricorda inoltre che i termini di versamento che scadevano dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono stati differiti al 30 settembre 2019 a favore dei contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA.
Contestualmente è stato predisposto il nuovo software (versione 1.0.0) di controllo degli ISA allegati ai modelli Redditi 2019. Le istruzioni all’applicazione precisano che:
- le procedure di controllo consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, eventuali anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche del “Tuo ISA 2019” e dalle specifiche tecniche relative ai controlli telematici:
- l’installazione della “Procedura di controllo Indici Sintetici di Affidabilità” è necessaria per controllare le dichiarazioni Redditi 2019 contenenti gli allegati relativi agli ISA, mentre per controllare dichiarazioni prive di tali allegati, è sufficiente l’installazione della sola “Procedura di controllo Dichiarazioni”.
Viene altresì precisato che il controllo di una dichiarazione contenente gli allegati degli ISA, effettuato in assenza dell’installazione della “Procedura di controllo Indici Sintetici di Affidabilità”, ne determina lo scarto e, conseguentemente, il non inserimento della stessa nel file contenente le sole dichiarazioni conformi (file con estensione dcm). Di tale situazione viene comunque data evidenza nel diagnostico generato dalla procedura di controllo.
Si ricorda infine che gli ISA non si applicano:
- nei periodi d’imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l’attività oppure non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
- nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all’art. 54, comma 1 , o ricavi di cui all’art. 85, comma 1 , esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del Tuir, di ammontare superiore a 5.164.5699 euro;
- nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- nei confronti dei contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Indice relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati. Tra i contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA, questa è l’unica categoria di soggetti comunque tenuti alla compilazione del relativo modello ISA;
- nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- nei confronti dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 o di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’ISAAG72U;
- nei confronti delle corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.