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ISA: le cause di esclusione limitano l’accesso al CPB

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Il comma 6 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 e il D.M. 18 marzo 2024, per il periodo d’imposta 2023, considera esclusi dagli ISA i seguenti soggetti; essi di conseguenza non potranno accedere al CPB:

Cod. CONTRIBUENTI ESCLUSI Compilazione ISA necessaria? CPB
1 Contribuenti con inizio attività nel corso del 2023 (anche al 31/12; non rileva se previa cessazione nei 6 mesi precedenti).

Va fatto riferimento al periodo per il quale è stato presentato il mod. AA di inizio attività (Interpello n. 479/2019). Nel caso di soggetto che ha concretamente avviato l’attività nel periodo successivo:

  • per l’anno di presentazione del mod. AA: si indica la causa di esclusione “1”
  • per il periodo successivo: opera la causa di esclusione “4” (periodo di non normale svolgimento dell’attività) – è sempre opportuno compilare il campo annotazioni, indicando nel concreto le motivazioni dell’esclusione.

Anche qualora nel periodo di apertura della partita IVA ci si è limitati ad una mera attività preparatoria, con produzione dei primi ricavi nel periodo successivo si indicherà 1 e 4 il secondo anno. Si noti che l’inversione dell’utilizzo dei codici nei due periodi ha implicato la notifica di una lettera di compliance.

N.B. Anche per i contribuenti forfetari è stata prevista quale causa di esclusione dal CPB l’aver iniziato l’attività nel 2023

NO Escluso
2 Contribuenti che hanno cessato l’attività nel 2023 (anche al 31/12 ed anche se riaperta nei 6 mesi successivi).

N.B. Sono riconducibili ad ipotesi di inizio cessazione dell’attività” (circolare n. 17/2019, che richiama la precedente circolare n. 31/2007) le seguenti operazioni aziendali straordinarie:

  • liquidazione societaria (è preferibile il cod. “4”)
  • conferimento/cessione d’azienda;
  • successione/donazione d’azienda;
  • scissione/fusione
  • affitto d’azienda
  • trasformazione societaria.
3 Contribuenti che dichiarano ricavi (art. 85, comma 1, TUIR, escluse lett. c), d) ed e)) o compensi (art. 54, comma 1, TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal D.M. di approvazione/revisione dei relativi ISA. Anche quest’anno, il limite è rimasto invariato ad euro 5.164.569 per tutti i mod. ISA approvati.

Mod. DG40U, DG50U, DG69U e DK23U: per determinare l’importo rilevante, i ricavi vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ex artt. 92 e 93 TUIR di enoturismo.

4 Contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività

N.B.: es. modifica dell’attività prevalente in corso d’anno – circolare n. 20/E/2019

5 Contribuenti che determinano il reddito con criteri forfetari (ASD ed SSD in Legge n. 398/1991; tonnage tax; ecc.)
6 Contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata
7 Contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA (c.d. “multiattività”), qualora:

  • l’importo dei ricavi relativi alle attività non rientranti tra quelle considerate dall’ISA relativo all’attività prevalente (comprensivi di quelli delle attività complementari previste dallo specifico ISA
  • superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
SI
8 ETS non commerciali che optano per il regime forfetario di cui all’art. 80 del CTS NO – Per tali soggetti la causa di esclusione opererà solo dal periodo d’imposta successivo a quello in cui interverrà la autorizzazione UE al regime fiscale introdotto dal CTS (D.Lgs. n. 117/2017, c.d. Codice del Terzo settore); fino a tale periodo può operare la sola causa di esclusione 5 se hanno optato per il regime agevolato ex Legge n. 398/1991
9 ODV e APS che applicano il regime forfetario di cui all’art. 86 del CTS
10 Imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017
11 Società cooperative e quelle costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore di sé stessi e società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie/associate NO
12 Soggetti che esercitano in forma di cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” (cod. 49.32.10) e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” (cod. 49.32.20) [ISA CG72U]
13 Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA DG77U
14 Gruppi IVA SI

Modifica in corso d’anno dell’attività esercitata – Nel caso della modifica dell’attività esercitata, si possono avere due casi:

1) Nel 2023 è avviata una nuova attività (cui si applica un diverso Isa) precedentemente non esercitata e, alternativamente (circolare n. 8/2012):

  • è cessata l’attività svolta in precedenza (unica o prevalente nel 2022): indipendentemente che la nuova attività abbia nel 2023 ricavi prevalenti o meno rispetto all’attività cessata; il mod. Isa da presentare è in ogni caso quello dell’attività ha ottenuto ricavi prevalenti (indipendentemente che si tratti dell’attività iniziata o cessata).
  • la nuova attività ha ricavi prevalenti rispetto a quella preesistente (che può proseguire o meno); il mod. Isa da presentare è, in tal caso, quello dell’attività iniziata (in quanto riporta i ricavi prevalenti), con modifica rispetto a quello presentato l’anno scorso.
2) Nel 2023 si cessa l’attività prevalente, con prosecuzione delle attività secondarie (circolare n. 30/2013), indipendentemente dall’avvio di una nuova attività (anche solo in presenza di più attività tutte già esercitate nel periodo precedente).

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