ISA: gli adempimenti degli intermediari
Nel fornire i primi chiarimenti in materia di ISA, con la Circolare 2 agosto 2019, n. 17/E l’Agenzia delle Entrate ha illustrato anche gli adempimenti in capo agli intermediari, distinguendo a seconda che questi siano muniti di un’apposita delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, oppure no.
Nella prima ipotesi, ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati, gli incaricati della trasmissione telematica (di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) sono tenuti ad inviare tramite Entratel all’Agenzia delle Entrate un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali chiedono tali dati.
Il file deve contenere:
- il codice fiscale del soggetto richiedente;
- per ciascun delegante, l’indicazione relativa al possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante stesso.
L’incaricato sprovvisto di delega, invece, ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati deve acquisire le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo o elettronico (in quest’ultimo caso secondo le regole tecniche di cui all’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale).
La delega deve contenere i seguenti dati:
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, oppure tutore del delegante;
- periodo d’imposta cui si riferisce il modello ISA;
- data di conferimento della delega.
L’incaricato invierà tramite Entratel all’Agenzia un file (predisposto utilizzando l’apposito software messo a disposizione dall’Agenzia) contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla richiesta degli ulteriori dati. Il file deve contenere:
- il codice fiscale del soggetto richiedente;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui l’intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega ai fini dell’acquisizione degli ulteriori dati, che gli originali delle deleghe saranno conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe; e – per ciascun delegante – i seguenti elementi:
– codice fiscale del contribuente;
– codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, oppure tutore del delegante;
– numero e data della delega;
– tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
– gli elementi di riscontro.